1932: Bollettino Usi Civici - Causa S. Anatolia contro Masciarelli

Il testo che segue è tratto dal Bollettino Usi Civici del 1932. La causa proseguì negli anni successivi, fino a quando S. Anatolia e il comune di Borgorose non la vinsero. Secondo i racconti degli anziani, sembra però che l'avvocato incaricato dal comune di Borgocollefegato non "riscosse" la causa mandandola in prescrizione. Alcune voci di popolo insinuarono che l'avvocato si fosse venduto ai baroni Masciarelli, mentre altre voci riportano che all'atto della riscossione necessitasse versare del denaro che i cittadini non avevano. La conseguenza fu che i confini con Magliano dei Marsi (e la Selevetta) rimasero invariati, con grande delusione e rabbia degli abitanti di S. Anatolia.


Trascrizione


Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Direzione Generale dell'Agricoltura - Ufficio Speciale dei demani ed usi civici

Bollettino Usi Civici  (Supplemento del Bollettino Feudale)
Anno II - Fascicolo V - Roma, Maggio 1932 - Anno X
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, libreria, 1932 - Anno XI

(Pag. 1782) COMUNE DI BORGOCOLLEFEGATO

Il R. Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici negli Abruzzi, comm. dott. Rizzacasa Salvatore, presidente di Sezione della Corte di Appello di Aquila, ha pronunziato la seguente sentenza nella causa tra il barone Nicola Masciarelli domiciliato in Magliano dei Marsi rappresentato dall'avv. Guido Ciarretta giusta delega in calce alla citazione e difeso dallo stesso e dall'avv. Camillo Mapei: attore; e il comune di Borgocollefegato in persona del suo Podestà pro tempore, rappresentato dall'avv. Volpe Francesco giusta procura del 31 luglio 1926, per notar Meloncelli di Fiamignano e difeso dallo stesso e dall'avv. Giacomo Palladini: convenuto.

(Omissis)

IN FATTO: Con atto 25 novembre 1921, il barone Giovambattista Masciarelli dichiarava al Sindaco, del Comune di Borgocollefegato che egli era proprietario del latifondo boschivo denominato S. Biagio o Selvetta di S. Biagio, sito in tenimento di Magliano dei Marsi, esteso circa coppe 1799 pari ad ha. 102,29,71 riportato nel catasto di quel Comune in testa ad esso Masciarelli all'art. 2429, Sezione E, numeri 324 e 324-bis e confinante ad ovest col tenimento di S. Anatolia ed agli altri lati con terreni di proprietà privata; il quale latifondo era stato sempre, da circa un secolo, pacificamente posseduto da esso istante e dai suoi antenati, che vi avevano anche costruito un casale; che recentemente però, essendo stati elevati de' verbali a carico di alcuni naturali di S. Anatolia, frazione di Borgocollefegato sorpresi nel dicembre 1919 [*] a pascolare abusivamente in quel latifondo, essi, sobillati da altri cittadini, avevano creduto di accampare la pretesa di un insussistente diritto di pascolo in favore della frazione, riportanto assoluzione per insufficienza di prove, basata sulla incertezza del dolo, e nell'affermazione di quella pretesa erano stati sostenuti dall'Amministrazione comunale di Borgocollefegato, intervenuta come parte civile nel giudizio penale. E ciò premesso, lo istante conveniva esso Comune in persona del Sindaco del tempo, innanzi al Tribunale di Avezzano, per sentir dichiarare il latifondo essere di assoluta e libera sua proprietà e nessun diritto di servitù di pascolo competere a' cittadini della frazione di S. Anatolia, e per sentirsi esso Comune condannare a' danni già derivati o che potevano derivare allo istante dagli abusi de' predetti cittadini, a seguito delle assicurazioni e degli incitamenti de' propri amministratori.

Con successivo atto 27 dicembre 1921, il barone Masciarelli citava lo stesso Sindaco di Borgocollefegato avanti al Presidente del Tribunale di Avezzano in sede incidentale per sentir disporre il sequestro giudiziario del latifondo, misura conservativa che il Presidente, in opposizione al convenuto, concesse con provvedimento del 12 gennaio 1922, nominando sequestratario l'istante, previa cauzione di L. 50.000.

(Pag. 1783) Contro tale provvedimento avanzava reclamo il Masciarelli avanti al Tribunale predetto, chiedendo la dispensa dalla cauzione o quanto meno la riduzione della misura di essa, mentre dal canto suo il convenuto chiedeva la revoca del provvedimento stesso.

In giudizio il convenuto eccepiva, tra l'altro, la incompetenza territoriale, assumendo che la zona controversa fa parte del territorio di Borgocollefegato secondo l'esibito certificato di quell'ufficio delle Imposte, territorio compreso nella giurisdizione del Tribunale di Aquila.

E con sentenza 29-30 dicembre 1922, il Tribunale, allo scopo di poter provvedere sulla cennata eccezione d'incompetenza, dopo aver riunito la causa incidentale a quella principale diede incarico al perito Gentile: a) di identificare la zona boschiva controversa, nella sua estensione e ne' suoi confini; b) di identificare la zona descritta nel catasto del comune di Borgocollefegato per la frazione di S. Anatolia all'art. 293 Sez. F n. 402, vocabolo Iezzoni, Vena de' Corvi e Coste S. Biagio, estesa coppe 300, accertando se ad essa corrispondesse il bosco contestato di cui alla lettera a; c) di accertare i confini tutti del fondo Masciarelli, quale dagli atti esibiti risulta in territorio del comune di Magliani de' Marsi e quale è descritto nel certificato catastale dell'agenzia di Avezzano in testa a Masciarelli Giovambattista all'art. 2429 Sez. E numeri 324 e 324-bis vocabolo Bosco S. Biagio, esteso ha. 102,29,71, con speciale riguardo ai confini di ovest verso il territorio di S. Anatolia; d) di accertare se la zona controversa facesse parte del latifondo Masciarelli, descritto come sopra o giacesse invece oltre i suoi confini in tenumento della frazione di S. Anatolia.

Respinse poi il reclamo incidentale del convenuto avverso l'ordinanza di sequestro giudiziario, ed accolto in parte quello dell'attore, ridusse la cauzione imposta all'ammontare di L. 25.000, sospendendo di pronunciare sulla convalida del sequestro.

Passata in giudicato detta sentenza ed eseguitasi la perizia, venne la istanza attrice, a seguito della morte dello istante, riassunta dall'erede suo fratello barone Nicola Masciarelli, con atto 2 gennaio 1926. Sopravvenuta intanto la nuova legge sul riordinamento degli usi civici, il Commissario regionale per gli usi civici negli Abruzzi, con ordinanza 9 gennaio 1926, avocò a sè la contestazione in base al riflesso che la medesima riguardava un territorio che dal comune di Borgocollefegato era ritenuto di natura demaniale. E rinviata dal tribunale la causa avanti a questa sede sull'accordo delle parti, il Masciarelli chiese l'accoglimento delle sue domande e la dichiarazione di essere la linea di confine fra la sua proprietà e il demanio del comune di Borgocollefegato quella indicata nella perizia giudiziale Gentile, mentre esso Comune a sua volta insistette per la dichiarazione e per la identificazione sul posto di una linea di confine che fosse quella tracciata per la separazione de' territori di S. Anatolia, frazione di Borgocollefegato, e di Marano, frazione di Magliano, nella pianta del perito demaniale Gianiorio dell'ottobre 1811.

(Pag. 1784) Con ordinanza 1°-7 settembre 1927, il Commissario, premesso che la zona boschiva controversa è situata nel territorio del comune di Borgocollefegato e che nel frattempo, in virtù del R. decreto 16 giugno 1927, detto Comune era stato aggregato alla circoscrizione del Commissariato del Lazio, dichiarò la propria incompetenza per territorio. Contro questa decisione propose reclamo il Masciarelli, deducendo che l'affermazione del trovarsi la zona controversa in territorio di Borgocollefegato pregiudicava in merito la causa.

E con sentenza 10-27 gennaio 1928, la Corte d'Appello di Aquila ritenne accertato dalle risultanze degli atti e della perizia che la zona predetta è compresa in territorio di Magliano dei Marsi, appartenente alla giurisdizione del Commissario degli Abruzzi, ed in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiarò la competenza di detto Commissario, al quale rinviò la causa per l'ulteriore corso ed anche per la pronuncia sulle spese d'appello.

Avverso tale pronunzia il comune di Borgocollefegato produsse ricorso per cassazione, ma il Supremo Collegio, con sentenza 15 dicembre 1928-12 gennaio 1929, rigettò il ricorso.

E riprodottasi la causa avanti questa sede, i procuratori delle parti, all'udienza di spedizione, presero le conclusioni avanti trascritte.

IN DIRITTO: rimasto ormai fermo, per effetto del giudicato contenuto nella sentenza della Corte d'Appello degli Abruzzi 10-27 gennaio 1928, il punto che, secondo lo stato attuale del catasto, il fondo controverso è sito in territorio del comune di Magliano dei Marsi (per la frazione di Marano) e che esso può, neanche in parte, identificarsi con i terreni iscritti al n. 402 Sez. F. del catasto di Borgocollefegato (per la frazione di S. Anatolia), si dovrebbe passare all'esame delle contrastanti deduzioni delle parti, quella cioè del barone Masciarelli, secondo la quale il bosco S. Biagio, riportato nel catasto di Magliano per la estensione di ha. 102,00,33, è di sua assoluta proprietà, senza che alcun diritto vi possano vantare i naturali di S. Anatolia, e l'altra del comune di Borgocollefegato, diretta invece a sostenere che il predetto latifondo boschivo sia completamente estraneo alla piccola proprietà Masciarelli (numeri 322, 323 e 324 Sez. E-bis di Marano) e non possa ritenersi di legittima spettanza del suo avversario perchè, tra l'altro, esso costituiva anticamente demanio universale (e perciò imprescrittibile) di S. Anatolia, i cui cittadini vi esercitavano gli usi civici del pascolo e del legnatico.

Ma perchè l'esame di tali deduzioni possa riuscire più proficuo ed esauriente, il Commissario, valendosi di un potere d'iniziativa che nessuno gli può contestare, ritiene di dover anzitutto disporre il completamento della documentazione della causa, mercè l'alligazione di copia di un documento che trovasi in questo ufficio fra gli atti di altra vertenza pendente per istruttoria, come appresso sarà indicato.

Trattasi della sentenza del Giudice di pace di Pescorocchiano del 6 aprile 1811, un accenno alla quale già si conteneva in alcuni atti di causa esistenti fra le pro-(pag.1785)duzioni comuni, quali la relazione del perito Strina (pag.27) e quella dell'agente demaniale Giustini (pagine 17 e 18), l'una e l'altra menzionate nella relazione del perito giudiziario Gentile. In detta sentenza si parla reiteratamente di località Coste di S. Biagio e Casale di S. Biagio, denominazioni corrispondenti a quelle de' territori in contesa, ed occorre pertanto che essa formi oggetto di discussione fra le parti, affinchè il giudicante sia poi messo in grado di conoscere se e quali elementi possano trarsene per la esatta decisione della controversia.

Ed una direttiva si ritiene opportuno di dare alle parti, in rapporto sempre alla documentazione della causa.

Per impugnare il diritto di proprietà sostenuto dal Masciarelli, la difesa del Comune prende le mosse dal titolo esibito dall'attore, ossia dall'istrumento di permuta 31 maggio 1782 per notar Palumbo, secondo il quale «la tenuta di S. Biagio con spinacceto annesso», permutata dal duca Caffarelli al reverendo D. Paolo Masciarelli, esso Caffarelli l'aveva ricomprata ed affrancata dal Gran Contestabile Colonna, «come appare (ivi si legge) dall'originale patente sottoscritta dal Contestabile D. Filippo Colonna il dì 19 agosto 1622 ed esistente nell'archivio della detta Ecc.ma Casa al mazzo 20 de' Castelli n. 53...».

Ed a seguito di ricerche nell'archivio di casa Colonna la difesa medesima ha esibito copia legale di una patente d'affranco intestata al Gran Contestabile Filippo Colonna, che dice esser quella di cui nell'istrumento di permuta, per conchiudere che il terreno acquistato dal Caffarelli e poscia permutato non aveva nessuna parte boschiva, neppure sotto denominazione di «spinacceto», in quanto nella patente d'affranco si fa invece riferimento ad «una possessione aratoria, de capacità di 300 coppe in territorio de Magliano in contrada S. Biasio». Senonchè v'è a dubitare seriamente che la predetta patente d'affranco si riferisca proprio al fondo che formò oggetto di permuta nel 1782.

A prescindere infatti dalla diversa natura de' due predii ed anche dalla diversa provenienza ed ubicazione, in quanto quello di cui nel titolo di affranco si dice pervenuto al Caffarelli da Gio. Battista Rossi e sito nel solo territorio di Magliano, mentre invece l'altro di cui nell'istrumento del 1782 vi si dice ricomprato, oltre che affrancato, dal Gran Contestabile Colonna e situato «nelli territori de' feudi di Magliano, Rosciolo, Spedino, Marano, S. Anatolia ed altri paesi convicini»; a prescindere da tutto ciò, la data del documento prodotto (29 agosto 1621) non corrisponde a quella indicata nell'istrumento di permuta (19 agosto 1622), come non corrispondono neppure i dati di collocamento archivistico (III BB XXXXII n. 25).

È opportuno pertanto che a cura della parte più diligente ed a seguito di migliori investigazioni nell'archivio di Casa Colonna, se ed in quanto consentite da' legittimi proprietari, si cerchi di ottenere e produrre copia della vera patente d'affrancazione menzionata nell'istrumento di permuta, allo scopo di poterne desumere eventuali elementi di giudizio, anche sussidiari.

Altra direttiva che si crede di poter dare è la seguente.

(Pag. 1786) Ad escludere che il predio controverso fosse iscritto negli antichi catasti onciari come burgensatico, in testa ai Colonna prima e poi ai Caffarelli, la difesa del Comune produce copia estratta dall'onciario di Marano, dalla quale risulterebbero iscritti al Duca Baldassarre Caffarelli alcuni terreni a S. Biagio, della estensione complessiva si appena 111 tomoli circa e nessuno de' quali sembra essere di natura boschiva. Ma dal documento predetto non è dato desumere se altri predii di natura boschiva siano iscritti in quel catasto in testa al Caffarelli od al Colonna : tanto più che le iscrizioni certificate (prod. Borgocollefegato Vol. VI, foglio 2°) si riferiscono solo all'agro di Torano (forse in quel tempo unita all'università di Marano) e che nell'altro documento a foglio 1° dello stesso volume, nel riportarsi la dichiarazione del massaro di Marano relativa à forestieri possedenti di beni stabili, si menzionano solo i nomi del Carlucci e del Caffarelli, aggiungendosi poi: «seguono i nomi degli altri forestieri», tra' quali potrebbe figurare eventualmente anche Casa Colonna. Ed anche in proposito la parte più diligente potrà provvedere a fornire dati più precisi, sempre in ordine alla località S. Biagio ed anche per quanto riguarda le eventuali iscrizioni negli onciari delle università limitrofe a Marano.

Un'osservazione infine il Commissario ritiene utile di fare, allo scopo di evitare future contestazioni sulla portata della presente sentenza, diretta unicamente alla migliore istruzione della causa. Quella cioè che con la sentenza medesima s'intende lasciare impregiudicate tutte le questioni che si agitano fra le parti, comprese quelle del giudicato che in primo luogo s'invoca dal barone Masciarelli a dimostrazione del suo diritto di proprietà : questione che non deve allo stato intendersi risoluta contrariamente ad esso Masciarelli sol perchè si danno disposizioni attinenti all'istruzione della causa in merito.

P.Q.M. il Commissario regionale, sospesa ogni pronuncia in merito e sulle spese, dispone preliminarmente che venga alligata d'ufficio agli atti e documenti della causa copia estratta (e certificata conforme dalla Segreteria di questo Commissariato) dalla copia legale della sentenza resa dal Giudice di pace di Pescorocchiano addì 6 aprile 1811, in causa S. Anatolia-Magliano-Massa-Rosciolo, ed esistente presso quest'ufficio fra gli atti della vertenza di confinazione tra i comuni di Magliano-Borgocollefegato-S. Maria e Pescorocchiano.

Deciso in Aquila, li 30 aprile 1932-X. - Il R. Commissario regionale : S. RIZZACASA. Il Segreteraio : SCORTECCI.

Pubblicata all'udienza del 12 maggio 1932-X - Il Segretario : SCORTECCI.


  • Fonte: Biblioteca Nazionale di Roma. Collocazione: Emeroteca: A.UFF.3.3-1932-Vol-5.
  • Documento fotografato in biblioteca il 21.07.2018 - Trascritto da Roberto Tupone il 22.07.2018
  • [*] Vedere «Le famiglie Spera e Luce» - Paragrafo 12: «Il Barone Masciarelli» - Link